Art. 2.

      1. All'indennità di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ove corrisposta a magistrati destinati a uffici giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo, non si applica la disposizione del comma 36 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.